Con le nuove massime Q.A.20, Q.A.21 e Q.A.22, il Notariato del Triveneto apre a una visione evolutiva sullo studio professionale, che in alcuni casi può essere qualificato come azienda. Scopri cosa cambia per conferimenti, operazioni straordinarie e profili fiscali alla luce dell’art. 177-bis del TUIR.
L’evoluzione interpretativa: lo studio professionale può essere un’azienda?
Il Notariato del Triveneto, con la pubblicazione delle massime Q.A.20, Q.A.21 e Q.A.22, ha fornito una nuova chiave di lettura sul concetto di studio professionale come azienda, delineando i presupposti in cui il trasferimento di uno studio può essere assimilato a un trasferimento d’azienda.
Questa interpretazione impatta sia sul piano civilistico, sia su quello fiscale, in particolare alla luce del nuovo art. 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024 in attuazione della Legge Delega n. 111/2023.
Il nuovo art. 177-bis TUIR: neutralità fiscale anche per i professionisti
L’art. 177-bis rappresenta una novità epocale per il mondo delle libere professioni, estendendo il principio di neutralità fiscale – già noto per le imprese – anche alle operazioni straordinarie che coinvolgono studi professionali.
Operazioni agevolabili:
- Conferimenti di studi professionali in società che svolgono attività regolamentate (art. 10, L. 183/2011)
- Conferimenti in società tra avvocati (STA) o soggetti simili
- Apporti in studi associati o società semplici
- Trasformazioni, fusioni o scissioni tra soggetti ordinistici
- Trasferimenti gratuiti o mortis causa di studi individuali
La precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate (interpello 125/E/2018) escludeva la neutralità, ritenendo mancante il presupposto soggettivo (assenza di reddito d’impresa). Il nuovo art. 177-bis supera questo limite, riconoscendo neutralità anche ai professionisti che conferiscono la propria attività.
Studio professionale e azienda: la nuova definizione fiscale
Uno dei contributi più rilevanti del nuovo art. 177-bis è l’introduzione di una nozione fiscale di studio professionale, definito come: «Complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.»
- Organizzazione e unitarietà sono elementi essenziali.
- Non è sufficiente la mera somma di beni o la cessione della sola clientela.
- È ammessa anche la cessione di un ramo d’attività, se autonomamente organizzato.
Le forme giuridiche per l’esercizio collettivo dell’attività professionale
Studio associato
- No personalità giuridica
- Contratto tra professionisti autonomi
- Reddito imputato per trasparenza (art. 5 TUIR)
- Prestazione personale e responsabilità del singolo
Società semplice
- Utilizzabile solo per attività non commerciali
- Reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)
- Imputazione per trasparenza
Società tra Professionisti (STP)
- Costituita come Snc, Sas, Srl, Spa, cooperativa
- Soci professionisti ≥ 2/3 di capitale e voti
- Oggetto sociale esclusivo: attività professionale
- Reddito d’impresa → IRES o IRPEF + IRAP
- Responsabilità solidale in caso di danno al cliente
Fiscalità delle operazioni straordinarie: 2 scenari
a) Il conferente produce reddito di lavoro autonomo
- Studio individuale, associato o società semplice
- Applicazione art. 177-bis TUIR
- Operazione fiscalmente neutrale
- Indipendenza dal tipo di soggetto conferitario (purché ordinistico)
b) Il conferente è una STP con reddito d’impresa
- Trattamento assimilato a trasferimento d’azienda
- Applicazione dell’art. 176 TUIR
- Se l’operazione avviene tra STP ordinarie → rientra comunque nell’art. 177-bis
Le massime notarili: quando lo studio professionale è un’azienda
Massima Q.A.20
Lo studio è azienda quando genera avviamento proprio, indipendente dalla sola prestazione intellettuale. Questo significa che lo studio è organizzato, ha struttura autonoma e capacità di produrre valore anche in assenza del titolare.
Massima Q.A.21
Se lo studio ha natura di azienda, il conferimento in una STP segue le regole del trasferimento d’azienda:
- Subentro automatico nei contratti (art. 2558 c.c.)
- Responsabilità solidale per i debiti (art. 2560 c.c.)
- Continuità nei rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.)
- Avviamento separabile dalla clientela
Massima Q.A.22
Se lo studio non è un’azienda:
- Si applica la disciplina dei singoli beni
- Subentro nei contratti solo con consenso del terzo (art. 1406 c.c.)
- Nessun trasferimento automatico di debiti
- Necessari strumenti come delega, accollo, estromissione
L’equiparazione, in certi casi, dello studio professionale all’azienda apre nuovi scenari per operazioni straordinarie nel mondo delle professioni. Grazie al nuovo art. 177-bis TUIR, è ora possibile realizzare trasferimenti, fusioni o conferimenti in regime di neutralità fiscale, incentivando la riorganizzazione in forme societarie più efficienti.
Le massime notarili del Triveneto offrono criteri interpretativi fondamentali per qualificare lo studio come organizzazione autonoma, con tutte le conseguenze civilistiche e fiscali che ne derivano.