Art. 5 del D.Lgs. 192/2025 – Scambio di partecipazioni e c.d. “realizzo controllato”: chiarimenti interpretativi sull’art. 177, comma 2-ter, TUIR

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 del D.Lgs. 30 novembre 2025, n. 192, il legislatore è intervenuto in maniera organica su numerosi istituti del sistema tributario, introducendo disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposte indirette, nonché sullo Statuto dei diritti del contribuente e sui testi unici delle sanzioni e della giustizia tributaria.

Tra gli interventi di maggiore rilievo sistematico rientra certamente l’articolo 5 del decreto, dedicato allo scambio di partecipazioni e al regime del c.d. “realizzo controllato”, che fornisce una interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter, del TUIR. Si tratta di una disposizione di particolare importanza per le operazioni di riorganizzazione societaria, frequentemente utilizzate nella prassi per finalità di razionalizzazione delle catene partecipative, passaggi generazionali e operazioni di holding.

L’intervento normativo si colloca in un contesto interpretativo caratterizzato, negli ultimi anni, da incertezze applicative e da orientamenti non sempre univoci, soprattutto in relazione alla verifica del requisito della “prevalenza” del valore contabile delle partecipazioni qualificate rispetto al totale delle partecipazioni detenute.

Il contesto normativo: l’art. 177 TUIR e il regime del realizzo controllato

L’art. 177 del TUIR disciplina il regime fiscale dei conferimenti di partecipazioni, prevedendo, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di applicare il meccanismo del realizzo controllato. Tale regime consente di evitare l’emersione immediata di plusvalenze imponibili in capo al soggetto conferente, ancorando il valore fiscale delle partecipazioni ricevute al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

In particolare, il comma 2-bis estende il regime del realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, purché siano superate determinate soglie di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio.

Il comma 2-ter introduce una condizione aggiuntiva per l’applicazione del regime nei casi in cui la società conferita detenga, a sua volta, partecipazioni in altre società, prevedendo una verifica di prevalenza del valore contabile delle partecipazioni “sopra soglia”.

È proprio su quest’ultimo comma che si è concentrato l’intervento interpretativo del D.Lgs. 192/2025.

L’art. 5 del decreto legislativo interviene in deroga all’art. 1, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualificando espressamente la disposizione come norma di interpretazione autentica.

Ambito soggettivo e partecipazioni rilevanti

La nuova formulazione chiarisce innanzitutto che le disposizioni del comma 2-bis si applicano a condizione che le percentuali ivi indicate sussistano con riferimento alle partecipazioni detenute dalla società conferita:

  • direttamente, in soggetti diversi da quelli di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. b) o c), n. 1), TUIR (intermediari finanziari e soggetti assimilati);
  • indirettamente, tramite altre società rientranti tra i soggetti di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. b) o c), n. 1), TUIR, purché controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c.

Viene quindi delineato con maggiore precisione il perimetro delle partecipazioni da considerare, distinguendo tra detenzioni dirette e indirette e introducendo un criterio di controllo civilistico per la rilevanza delle catene partecipative.

Il criterio della prevalenza: valore contabile dei patrimoni netti

Il cuore dell’intervento normativo è rappresentato dalla lettera b) del comma interpretativo, che definisce puntualmente il criterio di verifica della prevalenza.

Secondo la nuova formulazione, il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate, rilevanti ai fini della lettera a), deve essere costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società di cui sono detenute partecipazioni che superano le soglie di cui al comma 2-bis.

Il legislatore chiarisce che:

  • la verifica va effettuata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa;
  • il valore contabile dei patrimoni netti è determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio antecedente il conferimento; non devono essere considerati i valori contabili dei patrimoni netti delle società rientranti tra i soggetti di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. b) o c), n. 1), TUIR.

Questo passaggio risolve una delle principali criticità applicative emerse nella prassi, ossia l’individuazione della base di confronto per il test di prevalenza.

La nozione di “valore contabile” e le implicazioni pratiche

Particolarmente rilevante è il riferimento espresso al valore contabile dei patrimoni netti, che consente di escludere criteri valutativi alternativi (valore normale, fair value, perizie) spesso invocati in sede interpretativa.

La scelta del valore contabile riduce la discrezionalità valutativa e semplifica l’attività di verifica da parte dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria.

Al contempo, l’utilizzo del patrimonio netto contabile può generare effetti distorsivi in presenza di società con valori storici molto lontani dai valori economici correnti; tuttavia, il legislatore ha privilegiato un criterio oggettivo e facilmente verificabile.

La demoltiplicazione nelle catene partecipative

Il decreto chiarisce espressamente che, sia ai fini della verifica delle soglie di partecipazione, sia ai fini del calcolo della prevalenza, occorre tener conto della demoltiplicazione derivante dalle partecipazioni indirette.

In presenza di strutture a più livelli, il valore rilevante del patrimonio netto delle società partecipate deve quindi essere ponderato in funzione della percentuale di partecipazione effettiva detenuta lungo la catena.

Questo principio assume particolare rilievo nei gruppi complessi, dove la mancata considerazione della demoltiplicazione avrebbe potuto condurre a risultati non coerenti con la ratio della norma.

Esclusione degli intermediari finanziari

Coerentemente con l’impianto complessivo dell’art. 177, il legislatore ribadisce l’esclusione dal perimetro rilevante delle società rientranti tra gli intermediari finanziari e i soggetti assimilati di cui all’art. 162-bis TUIR.

L’esclusione opera sia ai fini dell’individuazione delle partecipazioni rilevanti, sia ai fini del calcolo del valore contabile complessivo dei patrimoni netti.

Ciò conferma la volontà di limitare il regime del realizzo controllato alle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni “industriali” o comunque non finanziarie.

Effetti sul contenzioso e sulle operazioni pregresse

La qualificazione della norma come interpretativa comporta, almeno sul piano teorico, la sua applicazione anche alle operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2025.

Da un lato, ciò può favorire la chiusura di controversie pendenti in senso conforme all’interpretazione legislativa; dall’altro, potrebbe incidere su operazioni già strutturate sulla base di letture diverse della norma.

Sarà quindi fondamentale valutare, caso per caso, gli effetti della nuova interpretazione sulle operazioni di conferimento effettuate negli anni precedenti.

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